IL SISTEMA PIRAMIDALE
Per poter capire meglio le denominazioni di Dogliani e la loro peculiarità, dobbiamo avere ben chiaro il sistema di classificazione in vigore in Italia. Questo sistema prevede una struttura piramidale con una denominazione più ristretta di vertice, che man mano si allarga ampliando il territorio di riferimento. Al vertice della piramide sta la Docg a cui segue immediatamente la Doc, che può scalare su territori via via più ampi come Langhe o Piemonte, per poi arrivare a Vino da Tavola. Nel caso del Piemonte, per avere maggior controllo sui vitigni presenti in un vino, si è evitata la creazione di una IGT (Indicazione Geografica Tipica) a nome Piemonte, ma il nome della regione è stato via via legato al nome dei vitigni con disciplinari diversi e specifici.

DOC Denominazione di Origine Controllata
La DOC è il sistema di denominazione di origine controllata italiano in cui i vigneti vengono iscritti in uno speciale elenco denominato anagrafe vitivinicola. Ad una determinata superficie iscritta, la cui effettiva esistenza è controllata attraverso rilevamenti con foto aeree su cui viene in seguito sovrapposta la mappatura catastale, deve corrispondere la produzione di un certo quantitativo d’uva come definito nel disciplinare . Il disciplinare è infatti il sistema di regole e parametri che determina le qualità e le caratteristiche di una denominazione. Questo serve a garantire che l’uva abbia proprio origine da quel luogo e che la sua qualità sia garantita
Per ogni ettaro di Dolcetto di Dogliani Doc che si coltivava quando questa denominazione era attiva, era possibile produrre 80 quintali d’uva corrispondenti a 56 ettolitri di vino. Attualmente la denominazione Dolcetto di Dogliani Doc non esiste più, ma i parametri e le produzioni di questo vecchio disciplinare sono diventati quelli del Dogliani DOCG

DOCG Denominazione di Origine Controllata e Garantita
La DOCG, che significa Denominazione di Origine Controllata e Garantita, implica una serie ulteriore di controlli sul quantitativo delle bottiglie effettivamente immesse in commercio, che vengono contrassegnate da una fascetta numerata. A differenza della Doc, in cui il certificato di validità ha durata di 5 anni, il certificato di analisi chimica e sensoriale di un vino esaminato per ottenere l’attestato di idoneità ad essere commercializzato con l’indicazione DOCG, ha una validità di soli 3 mesi dopo i quali, per essere giudicato idoneo all’imbottigliamento, il vino deve essere nuovamente esaminato. A quella partita corrisponderà un numero di fascette preciso per le bottiglie che da essa possono essere ottenute.
Da qualche anno in Langa è stato varato un piano di controllo che prevede l’utilizzo della fascetta anche per le denominazioni DOC.